Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell’1 aprile 2021 le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare anche in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2.
Il testo introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza.
Accogliamo pertanto con grande favore l’ulteriore misura che conferma l’inclusione di tutte le professioni sanitarie, anche libero professionali, a tutela della salute pubblica.
La categoria delle psicologhe e degli psicologi liberi professionisti durante l’anno 2020, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha infatti apportato un notevole contributo alla collettività sopperendo alla mancanza dei servizi psicologici pubblici, offrendo quindi risorse e competenze. Un’azione che continua nel 2021 a fronte del reiterarsi dell’emergenza e delle nuove misure di contenimento della pandemia.
Auspichiamo che l’ennesimo provvedimento governativo, volto all’inclusione di tutte le Psicologhe e di tutti gli Psicologi nei piani vaccinali, solleciti Regioni a aziende sanitarie a provvedere in tal senso nei tempi previsti.
L’estratto del testo:
ART. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
La Redazione
Fonte:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg